La tassa pagata è rimborsata a chi ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio militare o civile.
La tassa è rimborsata:
su domanda dell’obbligato al servizio; o
d’ufficio, se l’autorità competente viene a conoscenza della prestazione del totale obbligatorio dei giorni di servizio.
La domanda di rimborso può essere presentata all’autorità competente del Cantone che ha riscosso l’ultima tassa. Alla domanda deve essere allegato l’attestato della prestazione del totale obbligatorio dei giorni di servizio.
La decisione sul rimborso della tassa è impugnabile conformemente agli articoli 30 e 31.
Il diritto al rimborso e l’obbligo di rimborsare si prescrivono alla fine del quinto anno dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o civile. Sono escluse le tasse che alla fine del quinto anno dal proscioglimento non sono ancora state stabilite; in questo caso, il diritto al rimborso e l’obbligo di rimborsare si prescrivono cinque anni dopo che tutte le tasse sono state stabilite.
Nessun interesse è corrisposto per le somme rimborsate.
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