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Art. 13

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale

Le amministrazioni cantonali della tassa assicurano l’applicazione uniforme delle prescrizioni federali nel territorio del Cantone, comunicano tutte le loro istruzioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni e vigilano che questa riceva un duplicato di ogni decisione su ricorso.

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