Torna alla legge

Art. 14

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Se un altro Cantone divenuto competente per riscuotere una tassa rileva che la riscossione di tasse dovute per anni precedenti è stata omessa a torto, esso deve procedere, senza indugio e in competenza propria, alla tassazione e all’esazione di queste tasse precedenti.
  2. Le tasse degli assoggettati all’obbligo militare a beneficio di un congedo per l’estero secondo l’articolo 25 capoverso 4 LTEO, che il 31 dicembre dell’anno di assoggettamento sono domiciliati all’estero, sono stabilite e riscosse dal Cantone nel quale l’assoggettato all’obbligo militare era domiciliato prima del suo congedo per l’estero.1
  3. 2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

  2. Abrogato dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.