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Art. 16

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Chiunque è incaricato di applicare la legislazione relativa alla tassa, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.
  2. Certificati e documenti medici possono essere resi accessibili soltanto alle persone direttamente incaricate dell’esenzione dalla tassa o dell’esame amministrativo dell’esenzione dalla tassa. Inoltre, possono essere resi accessibili in una procedura giudiziaria soltanto in relazione con l’esenzione dalla tassa.

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