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Art. 17

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. L’amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati annunciatisi alle autorità militari e del servizio civile del Cantone.1
  2. Il registro comprende i dati necessari per l’accertamento dell’assoggettamento alla tassa, per la tassazione e la riscossione della tassa nonché per l’esenzione dalla tassa.2
  3. Il registro comprende anche le schede degli assoggettati all’obbligo militare i quali, in virtù dell’articolo 4 LTEO, sono temporaneamente o durevolmente esentati dalla tassa o la cui tassa è stata ridotta in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 o dell’articolo 19 capoverso 1 LTEO. Sono fatte salve le istruzioni speciali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.3
  4. Il registro deve essere continuamente aggiornato e rettificato almeno una volta all’anno in base ai dati dei controlli militari e del servizio civile.4
  5. Le registrazioni rimosse dal registro sono conservate a parte per almeno 10 anni dalla fine dell’ultimo anno di tassazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s’applica per la prima volta all’anno d’assoggettamento 2004.

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).

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