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Art. 2

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Si dà danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO) quando l’assoggettato all’obbligo militare non è più abile al servizio in seguito a un’infermità o a un pericolo di ricaduta, causati o aggravati in parte o totalmente dal servizio militare o civile.
  2. Chiunque è dispensato dal servizio per un danno causato alla salute dal servizio militare o civile è esentato dalla tassa soltanto per la durata della dispensa.

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