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Art. 1

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. .1
  2. Per essere esentato dalla tassa secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera abisLTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d’invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione federale invalidità.
  3. L’esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera aterLTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell’assicurazione federale per l’invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI.

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715).

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