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Art. 20

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell’assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell’anno di assoggettamento.
  2. Il corso medio dell’anno è stabilito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.

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