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Art. 19

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l’estero per l’anno dell’espatrio e i successivi anni d’esenzione.
  2. La riscossione è effettuata in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa. Vanno posti a base dell’accertamento del reddito imponibile gli introiti presumibilmente ottenibili negli anni di assoggettamento determinanti.
  3. Se i redditi presumibili non si possono stabilire, viene prelevata la tassa minima.
  4. Se la tassa non può essere riscossa prima del congedo per l’estero, la tassazione è effettuata dopo il rientro in Svizzera in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa, fatto salvo l’articolo 38 LTEO. Vanno posti a base della tassazione gli introiti ottenuti negli anni di assoggettamento determinanti.

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