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Art. 22

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Il termine decorre l’indomani della notificazione della decisione.
  2. Se il termine è fissato in mesi o in anni, esso scade il giorno che, per il suo numero, corrisponde al giorno a partire dal quale è decorso o, in mancanza di giorno corrispondente nell’ultimo mese, l’ultimo giorno di questo mese.
  3. Se l’ultimo giorno del termine cade di sabato, di domenica o in un giorno dichiarato festivo dal diritto cantonale nel luogo del domicilio dell’assoggettato o della sede dell’autorità competente, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

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