Torna alla legge

Art. 23

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Gli atti scritti vanno consegnati all’autorità o, per suo uso, alla Posta Svizzera1o a una rappresentanza svizzera all’estero l’ultimo giorno del termine, al più tardi.
  2. Se l’assoggettato si rivolge tempestivamente ad un’autorità incompetente, il termine si reputa osservato.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s’applica per la prima volta all’anno d’assoggettamento 2004.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.