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Art. 26

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale

La restituzione di un termine non osservato può essere concessa se, senza sua colpa, l’assoggettato è stato impedito di osservarlo tempestivamente. L’istanza di restituzione, motivata con la causa del ritardo, deve essere presentata entro 10 giorni da quello della cessazione dell’impedimento; l’istante deve compiere nello stesso termine l’atto omesso.

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