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Art. 27

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. L’autorità di tassazione può chiedere informazioni scritte od orali e convocare l’assoggettato per un’audizione.
  2. Se al momento della tassazione l’assoggettato è assente dalla Svizzera, egli può essere invitato a fornire alla rappresentanza svizzera le informazioni chieste, ad uso dell’autorità di tassazione.

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