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Preamble

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 2, 24 capoverso 3, 35 capoverso 2 e 47 capoversi 1 e 3 della legge federale del 12 giugno 19591sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO2),3 ordina:

Footnotes

  1. RS 661

  2. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s’applica per la prima volta all’anno d’assoggettamento 2004.

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