La presente legge disciplina l’esecuzione di convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione in ambito fiscale, segnatamente per evitare le doppie imposizioni, se tale esecuzione non è disciplinata da altre leggi federali in ambito fiscale.
Essa disciplina in particolare:
la procedura amichevole per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione applicabile;
lo sgravio dell’imposta preventiva;
la pena prevista per le infrazioni in relazione alle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitali.
Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
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