Una convenzione tra l’autorità fiscale competente e la SFI sull’imposizione in Svizzera della persona interessata è equiparata a un accordo amichevole se tale convenzione permette di evitare una procedura amichevole.
La convenzione interna necessita il consenso della persona interessata.
Dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all’oggetto disciplinato nella convenzione. Si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici già interposti.
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