L’autorità fiscale competente attua l’accordo amichevole se la richiesta di esecuzione della procedura amichevole è presentata in Svizzera o all’estero, secondo le modalità previste dalla convenzione, entro dieci anni dopo la notificazione della decisione o sentenza che riguarda l’oggetto della decisione di attuazione.
In tutti gli altri casi, l’obbligo dell’autorità fiscale competente di attuare l’accordo amichevole si estingue se la richiesta di esecuzione della procedura amichevole è presentata più di dieci anni dopo la scadenza dell’imposta.
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