Chiunque è incaricato dell’esecuzione di una convenzione internazionale in ambito fiscale o della presente legge o vi partecipa, è tenuto a mantenere nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti.
L’obbligo del segreto non si applica:
alla trasmissione di informazioni a un altro Stato secondo la convenzione applicabile;
alle informazioni e alla trasmissione di informazioni se esiste una base legale nel diritto federale.
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