La presente legge disciplina l’attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare:
la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali che si trovano presso agenti pagatori svizzeri;
la riscossione dell’imposta liberatoria sui redditi da capitale e la comunicazione di tali redditi;
la riscossione dell’imposta liberatoria sulle successioni e la comunicazione di tali successioni;
la garanzia del rispetto dello scopo delle convenzioni;
le pene previste per violazioni della convenzione applicabile e della presente legge;
le procedure.
La presente legge si applica alle convenzioni menzionate nell’allegato. La Svizzera può concludere convenzioni con tutti i Paesi, in particolare con quelli con cui ha concluso una convenzione in materia di protezione reciproca degli investimenti.
Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
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