La persona interessata, la persona autorizzata o l’altra parte contraente può, entro 30 giorni dalla notifica, dichiarare per scritto all’agente pagatore svizzero che non è d’accordo con il documento giustificativo rilevante per l’imposta liberatoria. L’agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata, la persona autorizzata o l’altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l’agente pagatore svizzero produce un nuovo documento giustificativo oppure conferma la validità del primo.
Un documento giustificativo è considerato approvato, se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo documento giustificativo o dalla conferma della validità del primo documento la persona interessata, la persona autorizzata o l’altra parte contraente non richiede per scritto all’AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
L’agente pagatore svizzero può rettificare entro cinque anni un’imposta riscossa indebitamente purché sia certo che per i corrispondenti redditi da capitale o per il corrispondente caso di successione non sia stato né sarà chiesto alcun computo né alcun rimborso nello Stato partner.
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