In presenza di un’esplicita autorizzazione della persona interessata, della persona autorizzata o dell’altra parte contraente, l’agente pagatore svizzero comunica all’AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini ivi stabiliti.
Se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione.
L’autorizzazione di comunicare redditi da capitale può essere revocata:
dalla persona interessata o dal suo avente causa;
dall’altra parte contraente o dal suo avente causa.
L’autorizzazione è valida finché l’agente pagatore svizzero riceve una revoca espressa. La revoca è valida soltanto se il revocante garantisce nei confronti dell’agente pagatore svizzero l’ammontare dell’imposta dovuto in luogo della comunicazione.
In caso di successione l’autorizzazione di comunicare è irrevocabile.
L’agente pagatore svizzero può revocare una comunicazione entro la scadenza del termine di trasmissione delle comunicazioni all’AFC stabilito nella convenzione applicabile. Qualora in tal caso si debba procedere alla riscossione di un’imposta, l’agente pagatore svizzero la trasferisce immediatamente all’AFC.
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