Il diritto nei confronti dell’agente pagatore svizzero al trasferimento dell’imposta o alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile nel corso del quale l’imposta doveva essere trasferita o la comunicazione trasmessa.
La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito d’imposta o la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore svizzero. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
Il diritto si prescrive al più tardi 15 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui l’imposta doveva essere trasferita o la comunicazione trasmessa.
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