L’agente pagatore svizzero ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva relativa ai redditi da capitale sui quali è stata prelevata un’imposta liberatoria conformemente alla convenzione applicabile. È fatta salva l’imposta preventiva non recuperabile (imposta residua) secondo la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato di residenza della persona interessata. L’agente pagatore svizzero chiede all’AFC, in nome proprio e per conto della persona interessata, il rimborso dell’imposta preventiva. L’agente pagatore non rilascia alla persona interessata alcun attestato relativo all’imposta preventiva.
L’agente pagatore svizzero può chiedere all’AFC il rimborso dell’imposta preventiva mensilmente, dopo la fine del mese nel corso del quale è sorto il credito fiscale dell’imposta preventiva.
L’AFC può prevedere termini di conteggio più brevi per il rimborso dell’imposta preventiva.
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