L’AFC può esigere garanzie per tutto o parte del pagamento anticipato, anche quando quest’ultimo non è ancora esigibile, se vi è il rischio che il versamento non avvenga. Nella decisione di richiesta di garanzia indica l’importo da garantire e l’ufficio incaricato di ricevere le garanzie.
L’ufficio incaricato di ricevere le garanzie è autorizzato a consegnare queste garanzie soltanto se una decisione passata in giudicato lo ordina o se l’agente pagatore svizzero interessato e l’AFC lo confermano congiuntamente in una corrispondente dichiarazione scritta.
Le decisioni di richiesta di garanzia emanate dall’AFC possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
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