Qualora la convenzione applicabile preveda che allo Stato partner siano notificati gli Stati o i territori di destinazione dei valori patrimoniali trasferiti, gli agenti pagatori svizzeri comunicano alla SFI al più tardi nove mesi dopo il giorno di riferimento 3 i seguenti dati statistici:
il numero delle persone interessate che hanno chiuso il loro conto o deposito nel periodo compreso tra la firma della convenzione applicabile e il giorno di riferimento 3, suddiviso secondo lo Stato o il territorio di destinazione nel quale sono stati trasferiti i valori patrimoniali;
il volume dei patrimoni trasferiti dalle persone interessate che hanno chiuso il loro conto o deposito nel periodo compreso tra la firma della convenzione applicabile e il giorno di riferimento 3, suddiviso secondo lo Stato o il territorio di destinazione nel quale sono stati trasferiti i valori patrimoniali.
Se una persona interessata trasferisce in più Stati o territori i suoi valori patrimoniali contabilizzati al momento della firma della convenzione su un conto o deposito:
ai fini del conteggio delle persone interessate, essa è assegnata allo Stato o al territorio nel quale ha trasferito l’importo maggiore;
ai fini del conteggio del volume, i valori patrimoniali trasferiti sono ripartiti tra i diversi Stati e territori nei quali sono stati trasferiti.
Gli agenti pagatori svizzeri approntano i rilevamenti statistici sulla base della stima dei valori patrimoniali riferita al giorno di riferimento 2.
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