L’AFC esige dalle banche e dagli altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso l’AFC la consegna delle informazioni previste nella convenzione applicabile. Stabilisce il termine per la consegna delle informazioni.
Le banche e gli altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso l’AFC comunicano all’AFC se la persona menzionata nella domanda è la beneficiaria effettiva di un conto o di un deposito. Consegnano tutte le informazioni rilevanti in loro possesso o sotto il loro controllo.
L’autorità competente dello Stato partner non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera. Essa non può in particolare eseguire autonomamente controlli in loco presso le banche e altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso l’AFC.
Le spese di ottenimento delle informazioni non sono rimborsate.
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