L’AFC controlla l’adempimento degli obblighi dell’agente pagatore svizzero in relazione all’esecuzione della convenzione.
Per chiarire i fatti essa può:
verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell’agente pagatore svizzero o richiederne la produzione;
raccogliere informazioni scritte e orali;
convocare a interrogatori rappresentanti dell’agente pagatore svizzero.
Se constata che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li hanno adempiuti in modo lacunoso, l’AFC offre loro la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.
Se l’agente pagatore svizzero e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione.
Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:
della qualità di agente pagatore;
delle basi di calcolo della riscossione dei pagamenti unici, dell’imposta liberatoria o del pagamento liberatorio;
del contenuto delle comunicazioni secondo l’articolo 6 o 16;
del contenuto dei certificati.
L’AFC elabora annualmente un rapporto riassuntivo sui risultati più importanti dei controlli effettuati durante l’anno precedente. Essa redige il rapporto in modo che non sia possibile risalire a singoli agenti pagatori svizzeri. La SFI trasmette il rapporto all’autorità competente dello Stato partner e ne pubblica un riassunto.
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