Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.
Per una persona interessata che ha avviato una relazione d’affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l’opzione «pagamento unico» presso il nuovo agente pagatore, quest’ultimo riscuote il pagamento unico conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l’agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un’altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell’agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.
La persona interessata o un’altra parte contraente può dichiarare per scritto all’agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d’accordo con il suo certificato di pagamento unico. L’agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con l’altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l’agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.
Un certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo certificato la persona interessata o un’altra parte contraente non richiede per scritto all’AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.