In presenza di un’esplicita autorizzazione della persona interessata o dell’altra parte contraente, l’agente pagatore svizzero trasmette all’AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini ivi stabiliti.
Se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione.
Per una persona interessata che ha avviato una relazione d’affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l’opzione «comunicazione» presso il nuovo agente pagatore svizzero, quest’ultimo trasmette le informazioni conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l’agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un’altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell’agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.
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