In comprensori con abitati tradizionalmente sparsi, designati nel piano direttore cantonale e nei quali l’insediamento duraturo dev’essere rafforzato in vista dello sviluppo auspicato del territorio, i Cantoni possono autorizzare:
la modifica per scopi abitativi extra-agricoli dell’utilizzazione di edifici esistenti che comprendono abitazioni, se dopo la modifica gli edifici sono abitati tutto l’anno;
la modifica dell’utilizzazione di edifici o complessi di edifici esistenti che comprendono abitazioni per scopi del piccolo commercio locale; sono esercizi del piccolo commercio locale in particolare caseifici, aziende di lavorazione del legno, officine meccaniche, officine da fabbro ferraio, negozi di commercio al dettaglio, locande; la parte riservata all’esercizio del commercio non deve occupare di norma più della metà dell’edificio o del complesso di edifici esistenti.
Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:
l’edificio non è più necessario per l’utilizzazione anteriore conforme alla destinazione della zona o a ubicazione vincolata oppure si assicura che tale utilizzazione è mantenuta;
la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e tutti i costi d’infrastruttura in relazione all’utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario;
la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata; e
non vi si oppongono interessi preponderanti.
Per gli edifici che il 1° gennaio 1980 erano abitati tutto l’anno e che in virtù dell’articolo 24c sono protetti nella propria situazione di fatto può essere autorizzato un accesso, nei comprensori con insediamenti sparsi secondo il capoverso 1, a condizione che siano abitati tutto l’anno. I provvedimenti edili per realizzare l’accesso devono limitarsi al minimo indispensabile e non condurre all’impermeabilizzazione del suolo. Per ragioni di sicurezza, in caso di forte declività può essere autorizzato un rivestimento che impermeabilizza tutto o parte del terreno.
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