Gli impianti solari installati su una facciata sono sufficientemente adattati se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:
formano una superficie rettangolare compatta e contigua oppure più superfici rettangolari che si ripetono in modo uniforme;
sostituiscono in modo uniforme elementi della facciata o elementi costruttivi in precedenza uniformi;
coprono completamente la superficie del timpano dei tetti a falda;
hanno una colorazione quanto più possibile simile alle facciate adiacenti non rivestite da moduli solari;
sono situati in una zona per il lavoro;
rientrano nel campo d’applicazione di prescrizioni edilizie cantonali o comunali relative al territorio per gli impianti solari sulle facciate in zone edificabili e sono conformi ad esse;
soddisfano una condizione prevista dal diritto cantonale per gli impianti solari sulle facciate in zone edificabili.
Fatte salve disposizioni diverse del diritto cantonale, devono soddisfare inoltre i seguenti requisiti:
non coprono elementi strutturali o decorativi esistenti;
visti di fronte non sporgono oltre i bordi della facciata;
sono disposti a una distanza massima di 20 cm dalla facciata, parallelamente a quest’ultima;
sono realizzati con una colorazione e un materiale omogenei e con un basso grado di riflessione secondo lo stato della tecnica.
Eventuali requisiti di adeguamento più ampi previsti dalle prescrizioni edilizie cantonali o comunali specifiche per il territorio devono essere rispettati, sempreché non limitino eccessivamente lo sfruttamento dell’energia solare.
La procedura di annuncio si basa per analogia sull’articolo 32a capoverso 3.1