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Art. 43c

700.1OPTFederal Council Ordinance1 set 2000Fonte originale
  1. Gli obblighi derivanti dalle decisioni di polizia edilizia devono essere adempiuti entro 180 giorni dopo il passaggio in giudicato, fatto salvo un eventuale termine diverso stabilito nella decisione o nel diritto cantonale. Per quanto possibile, nelle decisioni sono fissati termini significativamente più brevi.
  2. Chi sostiene che edifici o impianti formalmente illegali possono essere autorizzati a posteriori o che il ripristino dello stato legale è eccezionalmente sproporzionato, ha l’obbligo di motivarlo. Lo stesso vale per chi sostiene che, in via eccezionale, deve essere fissato un termine più lungo per un divieto di utilizzazione ai sensi dell’articolo 43b capoverso 1 lettera a.

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