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Art. 43d

700.1OPTFederal Council Ordinance1 set 2000Fonte originale
  1. L’Assemblea federale stabilisce le risorse finanziarie destinate ai contributi federali ai contributi per i costi di demolizione attraverso un limite di spesa pluriennale.
  2. Nel quadro dei crediti stanziati, la Confederazione concede contributi per i costi di demolizione pari al 20–30 per cento.
  3. Se il plusvalore creato nel Cantone negli ultimi cinque anni ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1bisLPT è pari ad almeno 75 volte la somma dei contributi per i costi di demolizione di cui all’articolo 5a LPT versati nell’anno in questione, il contributo della Confederazione è pari al 20 per cento di tali costi di demolizione; se il plusvalore creato è pari al massimo a 25 volte la somma dei contributi per i costi di demolizione versati, la quota ammonta al 30 per cento. Per i valori intermedi la percentuale aumenta in modo inversamente proporzionale al rapporto tra il plusvalore creato e i contributi per i costi di demolizione versati.
  4. La Confederazione non versa contributi per demolizioni necessarie a soddisfare un obbligo di compensazione previsto dalla legge. Sono fatti salvi i casi di nuove costruzioni sostitutive per i quali il diritto federale prevede eccezionalmente il diritto a un contributo per i costi di demolizione.
  5. I Cantoni presentano alla Confederazione entro il 31 marzo dell’anno successivo un rapporto sui contributi per i costi di demolizione versati l’anno precedente per le demolizioni effettuate. Sulla base di tale rapporto, l’ARE fissa i contributi ai Cantoni per l’anno corrispondente. Se il totale dei contributi supera le risorse stanziate nel credito a preventivo approvato, i contributi ai Cantoni sono ridotti proporzionalmente.

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