(art. 7, 8, 10 e 25 lett. a LImA)
- Prima di mettere in esercizio l’impianto, il gestore redige i seguenti regolamenti e li sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza:
- un regolamento che definisce le procedure di azionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico muniti di organi mobili necessari in situazione di piena (regolamento di manovra delle paratoie);
- un regolamento che per i casi d’emergenza definisce le procedure di allarme alle autorità e alla popolazione e le procedure per la gestione di tali casi (regolamento d’emergenza).
- Alla fine della messa in esercizio redige un regolamento per la sorveglianza dell’impianto di accumulazione in caso di esercizio normale e di eventi straordinari e lo sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza (regolamento di sorveglianza).
- Sottopone questi regolamenti a costanti verifiche e presenta all’autorità di vigilanza eventuali aggiornamenti per approvazione. Gli aggiornamenti di dettagli non rilevanti per la sicurezza, quali gli indirizzi delle persone di contatto oppure modifiche concernenti l’azionamento in esercizio normale degli sfioratori o dei dispositivi di scarico muniti di organi mobili, devono essere annunciati all’autorità di vigilanza ma non richiedono un’approvazione.