721.101.1OImAFederal Council Ordinance1 gen 2023Fonte originale
(art. 7 LImA)
Laddove il primo invaso di un impianto di accumulazione può essere svolto in maniera controllata, il gestore ne sorveglia il comportamento e lo stato, eseguendo in particolare misurazioni e controlli visivi. Comunica all’autorità di vigilanza il risultato delle sue osservazioni.
L’autorità di vigilanza segue lo svolgimento della messa in esercizio e controlla che sia eseguita conformemente all’autorizzazione.
L’innalzamento di un invaso dopo una modifica e la rimessa in carico dopo una ristrutturazione dettata da motivi di sicurezza equivalgono a un primo invaso.
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