(art. 7, 8 e 25 lett. a LImA)
- Il gestore, una volta completato il primo invaso o la rimessa in carico, rimette all’autorità di vigilanza un rapporto sulla messa in esercizio.
- Il rapporto include, in particolare:
- un resoconto dello svolgimento del primo invaso o della rimessa in carico;
- un’analisi del comportamento dell’impianto di accumulazione durante la messa in esercizio o la rimessa in esercizio;
- i risultati dei controlli delle prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico.
- Un impianto di accumulazione può essere messo in esercizio solo se i risultati del primo invaso o della rimessa in carico inducono a ritenere che l’esercizio sarà sicuro.