(art. 8 cpv. 2 e 25 lett. a LImA)
- Il gestore provvede affinché un professionista esperto valuti continuamente i risultati delle misurazioni, esegua una volta all’anno un controllo visivo dell’impianto di accumulazione e consegni i risultati in un rapporto annuale di misurazione e controllo (rapporto annuale).
- Il gestore rimette all’autorità di vigilanza il rapporto annuale, compresi i risultati delle prove di funzionamento degli organi mobili, dei controlli visivi e delle misurazioni, al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo oggetto del rapporto.
- L’autorità di vigilanza può accordare deroghe riguardanti la periodicità annuale e il termine per la consegna del rapporto annuale, purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.