(art. 8 cpv. 2 e 25 lett. a LImA)
- Il gestore provvede affinché periti qualificati in ingegneria civile e in geologia eseguano ogni cinque anni un esame approfondito della sicurezza, se l’impianto di accumulazione presenta:
- un’altezza d’invaso di almeno 40 m; o
- un’altezza d’invaso di almeno 10 m e una ritenuta superiore a 1 milione di m3.
- Al più tardi nove mesi dopo la fine del periodo oggetto del rapporto, il gestore rimette all’autorità di vigilanza i rapporti degli esami approfonditi della sicurezza (rapporti quinquennali).
- L’autorità di vigilanza può rinunciare a un regolare esame approfondito della sicurezza e accordare deroghe al termine per la consegna dei rapporti quinquennali, purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.
- Può ordinare esami straordinari o sottoporre a controlli quinquennali anche impianti di accumulazione di dimensioni inferiori.