721.101.1OImAFederal Council Ordinance1 gen 2023Fonte originale
(art. 9 LImA)
L’autorità che decide in merito all’edificazione o alla modifica di una costruzione o di un impianto che potrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza di un impianto di accumulazione esistente (autorità d’approvazione dei piani) rimette all’autorità di vigilanza tutta la documentazione necessaria all’esame della sicurezza tecnica dell’impianto di accumulazione.
L’autorità di vigilanza esamina i documenti ricevuti sotto il profilo della sicurezza tecnica dell’impianto di accumulazione, secondo il capitolo 2. Per quanto la sicurezza tecnica dell’impianto di accumulazione lo esiga, comunica all’autorità d’approvazione dei piani disposizioni complementari per la costruzione.
Se la domanda non è stata presentata dal gestore di un impianto di accumulazione la cui sicurezza potrebbe essere compromessa, l’autorità di vigilanza provvede a informalo sulle disposizioni complementari.
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