721.101.1OImAFederal Council Ordinance1 gen 2023Fonte originale
(art. 10 LImA)
Il regolamento d’emergenza ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 lettera b include almeno i seguenti documenti:
mappe del territorio che, in caso di cedimento dell’opera di sbarramento o delle opere ausiliarie, potrebbe essere sommerso (superfici inondabili) nonché informazioni sul tempo che intercorrerebbe prima dell’inondazione e sull’entità dell’inondazione;
un dossier per l’intervento in caso d’emergenza (dossier d’intervento).
L’autorità di vigilanza trasmette una copia dei documenti ai Cantoni interessati e all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
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