721.101.1OImAFederal Council Ordinance1 gen 2023Fonte originale
(art. 12 cpv. 1 LImA)
I Cantoni interessati stabiliscono, sulla base dei documenti di cui all’articolo 25, i piani necessari per l’evacuazione della popolazione (piani di evacuazione).
Informano la popolazione sui piani di evacuazione, garantendole in qualsiasi momento l’accesso alle mappe delle superfici inondabili.
Trasmettono una copia dei piani di evacuazione all’UFE e all’UFPP.
Sottopongono i piani di evacuazione a verifiche continue e trasmettono eventuali aggiornamenti all’UFE e all’UFPP.
L’UFPP vigila sull’esecuzione della presente disposizione.
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