721.101.1OImAFederal Council Ordinance1 gen 2023Fonte originale
(art. 11 LImA)
L’UFE stabilisce, dopo aver sentito il gestore, i Cantoni interessati e l’UFPP, quali impianti di accumulazione con una ritenuta inferiore a 2 milioni di m3devono essere muniti di un sistema d’allarme acqua.
Esiste un pericolo elevato ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LImA se la rottura improvvisa e totale di un’opera di sbarramento mette in pericolo almeno 1000 persone che soggiornano regolarmente per un periodo prolungato nella zona contigua.
La progettazione e i sistemi tecnici d’allarme acqua richiedono l’approvazione dell’UFPP.
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