721.101.1OImAFederal Council Ordinance1 gen 2023Fonte originale
(art. 22 LImA)
L’autorità di vigilanza della Confederazione è l’UFE.
L’UFE ha in particolare i compiti seguenti:
esercitare la vigilanza diretta sui grandi impianti di accumulazione e sugli impianti di accumulazione situati su acque di confine;
esercitare l’alta vigilanza sugli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni;
emanare direttive ed elaborare ulteriori basi tecniche in collaborazione con i Cantoni, le scuole universitarie, le organizzazioni specializzate e gli ambienti economici;
promuovere la ricerca;
garantire le necessarie competenze tecniche in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e le organizzazioni specializzate, in particolare garantendo la formazione e la formazione continua di professionisti e periti;
garantire lo scambio di informazioni con l’estero.
L’UFE trasmette ai Cantoni interessati in particolare i seguenti documenti:
le decisioni con le quali ha assoggettato (art. 2) o escluso (art. 3) impianti di accumulazione dal campo d’applicazione della LImA;
la lista degli impianti di accumulazione in esercizio che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 22 cpv. 2 e 24 LImA);
le approvazioni dei piani di costruzione e modifica di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta, purché l’autorizzazione non avvenga in virtù di un’altra legge (art. 6 LImA);
i verbali di collaudo redatti al termine dei lavori di costruzione (art. 11 cpv. 3) di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta;
le autorizzazioni di messa in esercizio di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 7 LImA);
le altre decisioni che emana per garantire la sicurezza di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 32; art. 8 LImA).
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