(art. 23 LImA)
Le autorità di vigilanza dei Cantoni hanno in particolare i compiti seguenti:
1. il gestore,
2. lo scopo,
3. le coordinate di localizzazione, il tipo e l’anno di costruzione dell’opera di sbarramento,
4. l’anno della messa in esercizio,
5. i dati geometrici;
c. presentano all’UFE, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla loro attività di vigilanza durante l’anno precedente;
d. annunciano senza indugio all’UFE tutti gli eventi straordinari che potrebbero influire sulla sicurezza degli impianti di accumulazione che sottostanno alla loro vigilanza.
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