Se la Confederazione acquista la forza di un corso d’acqua pubblico dai rivieraschi che vi hanno diritto (art. 2 cpv. 2), risarcirà al Cantone la perdita dell’imposta o tassa speciale che, al momento dell’acquisto, esso aveva il diritto di riscuotere in virtù della sua legislazione (art. 18).
La Confederazione deve inoltre versare al Cantone, a titolo di compenso per la perdita di imposte cantonali, comunali e altre, un’indennità di 11 franchi per anno e chilowatt lordo dell’impianto costruito; le disposizioni dell’articolo 14 sono applicabili per analogia.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903). ↩
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