Gli impianti idraulici devono corrispondere alle prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque.1
Prima dell’inizio dei lavori, devono essere pubblicati i piani degli impianti, fissando un adeguato termine per le opposizioni.
Gli impianti idraulici da costruirsi su corsi d’acqua la cui correzione sia stata eseguita mediante sussidi federali devono essere prima approvati dal Dipartimento.2
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430;FF 2023 858). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903). ↩
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