Introdotto dall’art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860;FF 1987 II 905). ↩
Introdotto dall’art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 1992 1860;FF 1987 II 905). Abrogato dalla cifra II 15 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Introdotto dall’art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860;FF 1987 II 905). ↩
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