Ogni utente che vi abbia interesse ha il diritto di essere ammesso nella società.
Se le parti non riescono a mettersi d’accordo circa l’ammissione di un utente, circa la sua partecipazione agli oneri e ai vantaggi della società, nonché circa un’eventuale revisione dello statuto, la decisione spetta all’autorità cantonale competente o, se le installazioni sono situate in diversi Cantoni, al Dipartimento.1
Altre contestazioni che sorgessero fra i soci della cooperativa saranno decise dai tribunali ordinari.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903). ↩
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