Se la maggior parte degli utenti dello stesso corso d’acqua o della stessa sezione di un corso d’acqua ritrae un vantaggio importante dalla costituzione di una società cooperativa, questa può esser resa obbligatoria dall’autorità cantonale competente, o dal Dipartimento quando i diritti d’utilizzazione esistano in diversi Cantoni e questi non riescano a mettersi d’accordo.1
Questo provvedimento può anche essere preso a richiesta della maggioranza degli interessati rappresentanti la maggior parte delle forze idriche, a condizione che le spese delle opere della società non superino la capacità finanziaria dei singoli utenti.
Se, dopo la costituzione della società, viene accordato un diritto d’utilizzazione, il nuovo utente può dall’autorità competente essere obbligato ad aderire alla società e a pagare una congrua tassa d’entrata.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903). ↩
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