Lo statuto stabilito da una società cooperativa obbligatoria dev’essere approvato dall’autorità competente; se i soci non riescono a mettersi d’accordo, lo statuto sarà stabilito dall’autorità.
Esso deve contenere disposizioni sulla qualità di socio e sulla organizzazione della società, sulla partecipazione dei soci ai vantaggi e agli oneri delle opere comuni, sulla modificazione dello statuto e sullo scioglimento della società.
Ogni modificazione dello statuto dev’esser approvata dall’autorità competente.
Per mutate circostanze o per ragioni d’equità, l’autorità competente può in ogni tempo, sentita la società, modificare di propria iniziativa lo statuto.
Le contestazioni circa l’obbligo di aderire al consorzio, la partecipazione degli aderenti ai vantaggi e agli oneri e circa la modificazione dello statuto o lo scioglimento della società sono decise dall’autorità competente; ogni altra contestazione è sottoposta ai tribunali ordinari.
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